ACCESSO CIVICO



Il diritto di accesso
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere tre forme di accesso:

Accesso documentale, ha ad oggetto i « documenti amministrativi » e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.

Accesso civico, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sia obbligatoria.

Accesso generalizzato, è il diritto di chiunque ad accedere ai documenti, alle informazioni o ai dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni (o assimilabili), ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Accesso civico
L’accesso civico, disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito istituzionale di documenti, informazioni o dati, qualora la Fondazione ne abbia omesso la pubblicazione obbligatoria.

Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Fondazione (RPCT), dott. Leonardo Borsacchi:

all’indirizzo di posta elettronica:anticorruzione@istitutodatini.it;
alla casella PEC: laura@datini.postecert.it;
per posta alla:
Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica « F. Datini »
via Ser Lapo Mazzei 37
59100 PRATO;
per fax al numero: 0574-604297.

Scarica il modulo
Modello di richiesta accesso civico in formato Word

Registro degli accessi
Viene pubblicato in questa sezione, con obbligo di aggiornamento semestrale, l’elenco delle richieste di accesso (documentale, civico o generalizzato) con l’indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.
Non risultano pervenute richieste di accesso.